Sono istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, venti posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Con effetto dal 1 gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coefficiente 202), tecnico di 3ª classe (ex coeff. 229), tecnico di 2ª classe (ex coeff. 271): tecnico di la classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402). Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari e' incrementata di cento unita'.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art8 · fonte su Normattiva