Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge. Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge. Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore eta' e non superato il 35° anno di eta' salvo le elevazioni dei limiti di eta' stabilite da disposizioni di carattere generale.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
