I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo allo scrutinio e per due terzi al concorso, quali vacanze previste per il biennio 1951-52, con assegnazione di un terzo di tali vacanze al 1951 e di due terzi al 1952. I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti eguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1951 e per il 1952.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;383~art2 · fonte del testo