Il ruolo organico della Magistratura e' aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge. I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella. Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311. Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art1 · fonte su Normattiva