Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.
Testo vigente dal 12 giugno 1951
