Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;383~art4 · fonte del testo