Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
