Art. 1
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita', di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.
Testo vigente dal 4 giugno 1964
