L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 75 unita'.

Testo vigente dal 10 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-27;1097~art1 · fonte su Normattiva