Art. 1
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 75 unita'.
Testo vigente dal 10 agosto 1962
