A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' corrisposto nella misura:

  • a)di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
  • b)di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.

Testo vigente dal 20 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-29;576~art1 · fonte del testo