La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge, nonche' le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonche' alla entita' del concorso dello Stato. Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art18 · fonte su Normattiva