All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' aggiunta la seguente lettera: "h) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera c) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia provveduto, ai sensi della lettera d) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo".

Testo vigente dal 10 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;659~art3 · fonte su Normattiva