A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e' concesso dallo Stato al Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 23, punto b) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, un contributo straordinario di lire 10 miliardi da corrispondersi entro due mesi dalla data di approvazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del piano di ripartizione previsto dai successivi comma. Detto contributo straordinario deve essere ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, fra le Casse mutue provinciali, con i criteri che regolano le erogazioni del Fondo di solidarieta' nazionale sulla base di un piano finanziario quinquennale che, assicurando anzitutto una quota di lire 1000 per iscritto alla data del 31 dicembre 1966, tenga conto anche dell'incremento del contributo integrativo di cui all'articolo 23, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, verificatosi nell'ultimo quinquennio, nonche' della situazione finanziaria delle singole Casse mutue provinciali in relazione alle condizioni economiche locali e cio' per conseguire l'equilibrio delle gestioni delle Casse stesse. Il piano di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma precedente, deliberato dal Consiglio centrale della Federazione delle Casse mutue di malattia degli artigiani, diverra' esecutivo con l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La somma di cui al presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967.

Testo vigente dal 10 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;659~art2 · fonte del testo