Art. unico
A decorrere dal 1 gennaio 1963 sara' corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione "G. Verdi" di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi. Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.
Testo vigente dal 8 gennaio 1963
