Al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge per l'espletamento dei suoi compiti ordinari e' assegnato il contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62. Alla copertura dell'onere previsto dal precedente comma, si provvedera' mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del "Fondo per l'incremento della produttivita'", per i mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626. Gli importi relativi saranno versati ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Testo vigente dal 31 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;427~art3 · fonte su Normattiva