All'onere annuo di lire 8 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1977 n. 1978, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 giugno 1978
