E' soppresso il contributo di lire 12 milioni annui previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676. All'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.110 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;264~art9 · fonte su Normattiva