Il contributo annuo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924 istitutivo dell'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede in Parigi, e' stabilito, a partire dal 1973, nel controvalore in lire di franchi francesi 79.159.

Testo vigente dal 12 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-26;93~art1 · fonte su Normattiva