All'Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente e' concesso un contributo straordinario di franchi francesi 234.073, in relazione agli oneri sostenuti dallo Ufficio medesimo per le accresciute spese di funzionamento e per le attrezzature della sede. Il corrispettivo in lire italiane della somma prevista dal precedente comma verra' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;845~art2 · fonte su Normattiva