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All'onere annuo di lire 340 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1990 al 9 ottobre 2010
