Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, e sostituito dal seguente: "L'ente e' retto da un consiglio di amministrazione composto da:

  • a)tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  • c)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • d)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • e)un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;
  • f)tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;
  • g)un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;
  • h)un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
  • i)il rettore dell'Universita' statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;
  • l)un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;
  • m)un rappresentante della regione Lombardia".

Testo vigente dal 15 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-11;20~art2 · fonte su Normattiva