L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti. 2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

  • a)il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore;
  • b)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;
  • c)tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;
  • d)tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana. 5. La giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo. 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.".1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Testo vigente dal 30 luglio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 353/1992

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1992

    Poiché, a norma dell'art. 123 della Costituzione, "ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione", spetta a detto Ente, per mezzo dello statuto e delle proprie leggi, disciplinare il riparto delle competenze tra i diversi organi e ciò anche relativamente alle nomine e designazioni di rappresentanti regionali in enti terzi. Ne consegue che l'art. 3 della legge statale 30 dicembre 1991, n. 411, nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, prevede la nomina, nel Consiglio di amministrazione dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, di tre rappresentanti della Regione Toscana, designati dal Consiglio Regionale, in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze, incorre in una duplice violazione del citato precetto costituzionale, sia in ordine alla individuazione dell'organo che provvede alla designazione, sia in ordine alla determinazione del criterio di salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, onde va dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte 'qua'. - Sulla ripartizione di competenze in ordine alla materia dell'organizzazione interna della Regione, v., in termini, S. n. 407/1989.

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 123 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;411~art3 · fonte su Normattiva