La maggiore spesa di lire 300.000 annue derivante dalla presente legge gravera' sullo stato di previsione del Ministero della difesa e verra' fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 213 dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 10 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;74~art2 · fonte del testo