Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1791~art2 · fonte del testo