All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo, del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;576~art3 · fonte su Normattiva