Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.
Testo vigente dal 14 maggio 1976
