Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, fatta esclusione dell'assunzione di nuovo personale, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di L. 150.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1976, a L. 300.000.000.

Testo vigente dal 14 maggio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;214~art1 · fonte su Normattiva