Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1968, n. 103, nella misura di lire 100.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.
Testo vigente dal 10 agosto 1971
