Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;103~art1 · fonte del testo