A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.
Testo vigente dal 27 dicembre 1951
