All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al settimo comma le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "31 marzo";
- b)dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti: "Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, puo' esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale. Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo";
- c)al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Al bilancio deve essere allegata, altresi', una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicita' editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attivita' connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito";
- d)all'undicesimo comma le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle parole: "30 aprile".
Testo vigente dal 19 agosto 1985
