All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale".

Testo vigente dal 19 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;413~art3 · fonte su Normattiva