[1]All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

[2]Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1979-12-22;687~art2 · fonte su Normattiva