L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la concessione a favore dell'istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Testo vigente dal 9 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1979-12-22;687~art1 · fonte su Normattiva