Art. 2
Alla maggiore spesa relativa all'aumento del contributo di cui all'articolo precedente verra' provveduto con lo stanziamento iscritto al capitolo 250 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1050-1951 ed ai capitoli corrispondenti dello stesso bilancio per i successivi esercizi finanziari.
Testo vigente dal 21 marzo 1951
