Alle spese di cui all'art. 1 verra' provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Alla maggiore spesa di L. 30.000.000 derivante dall'aumento di contributo di cui all'art. 2 verra' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1543~art3 · fonte del testo