Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Testo vigente dal 14 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-28;88~art1 · fonte su Normattiva