I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, sono elevati a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 a lire 5 miliardi a favore di ciascun ente.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
