Alla maggiore spesa di L. 1.998.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 verra' fatto fronte per L. 972.000 con lo stanziamento del capitolo 111 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, per L. 135.000 con lo stanziamento del capitolo 113 dello stesso stato di previsione e per L. 891.000 mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;528~art2 · fonte del testo