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Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, e' aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 9 maggio 1951 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1951-04-18;295~artunico · fonte del testo