All'onere di lire 50.000.000 di cui all'art. 1 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59. All'onere di lire 50.000.000 di cui all'art. 2 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1148~art3 · fonte del testo