Alla maggiore spesa di lire venticinque milioni, di cui al precedente articolo, si fara' fronte, per l'esercizio 1954-55, con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;65~art2 · fonte del testo