Alla maggiore spesa complessiva di lire 80.000.000 di cui agli articoli 1 e 2 si fara' fronte con la riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 "Fondo occorrente ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;655~art3 · fonte del testo