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Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme gia' previste dal primo comma dell'articolo 39 della stessa legge per gli anni 1974 e 1975. Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma del suddetto articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222. Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 giugno 1975 al 6 giugno 2012

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;195~artunico · fonte su Normattiva