Alla maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;112~art2 · fonte del testo