La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Testo vigente dal 15 giugno 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-05-28;295~art2 · fonte su Normattiva