Art. 61

[1]dei tassi agevolati

[2]Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lett. a) della legge stessa, e' pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.(1) Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1, la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che e' elevata da tre a cinque anni.(2)

[3](1) Art. 7, c. 3° e 5° L. n. 675/1977

[4](2) Art. 7, c. 6°, L. n. 675/1977

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art61 · fonte su Normattiva