All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1963-64 si la fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti. A quello di lire 750 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione. Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1161~art3 · fonte su Normattiva