All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per l'esercizio finanziario 1959-60 fara' fronte l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art14 · fonte su Normattiva