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Il fondo della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e' elevato a lire 800.000.000, mediante conferimento di lire 350.000.000 da parte dello Stato e di lire 50.000.000 da parte della Banca nazionale del lavoro.

Testo in vigore dal 23 novembre 1968 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-10-28;1178~art1 · fonte del testo