Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 2 gennaio 1960
