Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.

Testo vigente dal 14 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-18;931~art1 · fonte del testo